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SVHC (Substance of Very High Concern)

Pubblicato da Nicola Bordin - Technical Sales Manager Brasatura il 30 Dicembre 2019

SVHC (Substance of Very High Concern)

Alcune sostanze che hanno effetti molto gravi e spesso irreversibili sull’uomo e sull’ambiente possono essere identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC = substance of very high concern).

Il regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ) mira ad assicurare il controllo dei rischi risultanti dall’uso delle SVHC e la sostituzione delle sostanze, ove possibile.

Su richiesta della Commissione europea, uno Stato membro o l’ECHA possono proporre che una sostanza sia identificata come SVHC.

 

Quali sono le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)?

Le sostanze estremamente preoccupanti comprendono tutte quelle sostanze che sono:

  • cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1A e 1B di cui al punto 3.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri indicati nell’Allegato XIII del Regolamento REACH;
  • per le quali sono scientificamente comprovati, caso per caso, effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente pari a quelli descritti sopra, ad es. perturbatori del sistema endocrino.

 

Cosa succede ad una sostanza classificata come “SVHC”?
Le sostanze inserite in tale elenco sono in corso di esame, per l’autorizzazione o per restrizioni al loro utilizzo. Pur comparendo nell’elenco della Candidate List, è consentito di continuare a farne uso. Tuttavia, potrebbe essere prudente esplorare opzioni di sostituzione della sostanza in uso. Ove tale sostanza non sia sostituibile, potrebbe essere necessario contattare il fornitore per discutere ulteriori opzioni.

In che modo le SVHC sono inserite nell’elenco per le Autorizzazioni?
L’Elenco delle SVHC inserite nella Candidate List rappresenta una fase preliminare ai fini di Autorizzazione e Restrizione.
Le sostanze inserite nell’elenco sono riesaminate dagli Stati Membri e, ove sia ritenuto necessario per limitarne gli usi, viene maturata una decisione tecnica – con l’ECHA (European Chemicals Agency)  su come e quando tali sostanze devono essere soggette a restrizioni. Chiunque può fornire osservazioni o informazioni relative all’uso, all’esposizione, alle alternative e ai rischi di una determinata sostanza. I soggetti maggiormente interessati sono probabilmente le imprese, le organizzazioni che rappresentano l’industria o la società civile, i singoli cittadini e le autorità pubbliche.

Lo Stato membro che ha presentato la richiesta di inserimento nella lista, oppure l’ECHA, risponderanno alle osservazioni e le inoltreranno al comitato degli Stati membri, che deciderà in merito all’identificazione della sostanza come SVHC.
Successivamente, le sostanze saranno trasferite nell’elenco all’Allegato XIV del regolamento REACH, dove i dettagli su Autorizzazioni e Restrizioni sono indicati unitamente alle date di revoca degli usi non autorizzati.

 

“Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche, http://echa.europa.eu/“.

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